Autenticazione di sottoscrizioni

Data di pubblicazione:
08 Gennaio 2020

In questa pagina sono contenute le modalità per autenticare una sottoscrizione apposta di fronte all’impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

L’autenticazione di sottoscrizione consiste nell’attestazione, da parte del dipendente addetto, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione.

L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

 

QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE – CASI GENERALI

Presso l’ufficio anagrafe, è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • Istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione);
  • Istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio presentate ai privati (es. banche, assicurazioni);
  • Richieste rivolte ad uffici della Pubblica Amministrazione per le quali non sia possibile utilizzare i metodi di semplificazione amministrativa;
  • Quietanze liberatorie;
  • Proposte di referendum, iniziative di legge, candidature elettorali.

 

QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE – CASI SPECIALI

Alcune norme speciali derogano i divieti sopra esposti, consentendo l’autenticazione della sottoscrizione del dichiarante da parte del dipendente incaricato dal sindaco in caso di:

  • Firme degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (D.L. 4 luglio 2006, n. 223);
  • Sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990);
  • Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (Atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni);
  • Manifestazione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (Art. 31 comma 3 lett. e) L. 4.5.1983 n. 184);
  • Sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs. 28.7.1989 n. 271);
  • Firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).

 

COSA SERVE PER AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE

  • Un valido documento di identità per identificare colui che appone la firma;
  • Una marca da bollo da 16 euro (salvo specifiche esenzioni).

 

AUTENTICAZIONE DI PIÙ SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE SIMULTANEAMENTE

Quando allo Sportello servizi al cittadino si presentano contestualmente due o più persone che devono autenticare una propria sottoscrizione su una istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se l’atto non è esente dal bollo si apporrà una sola marca da bollo, altrimenti si apporranno tante marche da bollo quante sono le sottoscrizioni da autenticare (fanno eccezione le autenticazioni di sottoscrizione effettuate in occasione di un passaggio di proprietà di bene mobile registrato, che scontano sempre e comunque una sola marca da bollo).

 

COSTI DEL SERVIZIO

  • L’autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali documenti sono destinati: in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento;
  • Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l’operatore suggerire eventuali cause di esenzione;
  • La marca da bollo deve essere portata personalmente dell’utente, in quanto lo Sportello Servizi al Cittadino non può cedere valori bollati.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  2. D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, “Disciplina dell’imposta di bollo”.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Gennaio 2020