Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale di Stato Civile

Data di pubblicazione:
08 Gennaio 2020

Con la legge 162/2014 dall’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a:

  • separazione personale
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)

possono farlo mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia NON è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

  1. in presenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti
  2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci, comuni dei coniugi richiedenti
  3. se le parti vogliono concordare patti di trasferimento patrimoniale.

Pur restando fermo il divieto che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero dell’Interno ha previsto che nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

 

TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO

A partire dal 26 maggio 2015 sono stati ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio:

  • 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale;
  • 6 mesi invece nel caso in cui vi sia stata separazione consensuale;
  • 6 mesi è il termine previsto nel caso in cui la separazione sia stata raggiunta mediante accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile o a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

 

PROCEDIMENTO

Il procedimento si esplica in diverse fasi:

  1. Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di richiesta.
  2. L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
  3. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
  4. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.
  5. Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Gennaio 2020