Denuncia di nascita

Data di pubblicazione:
08 Gennaio 2020

CHI PUÒ EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

  • Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.
  • Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria Autorizzazione del Giudice

 

DOVE E QUANDO SI EFETTUA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

  1. Presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura);
  2. Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita;
  3. Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni; l’iscrizione anagrafica del figlio verrà registrata presso il comune di residenza della madre.

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nei casi 2) e 3) sopra riportati, i dichiaranti si devono presentare all’Ufficio di Stato Civile muniti di valido documento di identità e dell’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri non è necessaria la presentazione di alcun titolo di soggiorno.

 

COGNOME DEL BAMBINO

  • Figlio nato da genitori sposati (almeno uno dei due è italiano): assume il solo cognome paterno. In caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato il doppio cognome, nell’ordine, paterno e materno.
  • Figlio nato da genitori non sposati tra loro (almeno uno dei due è italiano): assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome del padre. In caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato il doppio cognome, nell’ordine, paterno e materno.
  • Figlio nato da genitori entrambi stranieri: si applica per la determinazione del cognome e nome del neonato la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.

 

CITTADINANZA DEL BAMBINO
Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana.
Se i genitori sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei paesi di origine dei genitori.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  1. D.P.R. 3.11.2000 N. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”
  2. Codice Civile

Ultimo aggiornamento

Giovedi 09 Gennaio 2020