Convivenze di fatto

Data di pubblicazione:
08 Gennaio 2020

CHI PUO’ RICHIEDERE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone:

  • maggiorenni
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • residenti nel Comune
  • coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune per effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

 

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.

Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Attenzione: La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

 

CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune, di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

EFFETTI DELLA DICHAIRAZONE DI CONVIVENZA DI FATTO
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

 

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale al seguente indirizzo pec del Comune.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 20 maggio 2016, n. 76

Ultimo aggiornamento

Venerdi 12 Maggio 2023