Con la legge 162/2014 dall’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a:
- separazione personale
- cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
- scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)
possono farlo mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
Pur restando fermo il divieto che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero dell’Interno ha previsto che nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).